STATUTO



TITOLO PRIMO - COSTITUZIONE, SEDE, DURATA


ART.1
È costituita mediante libera adesione l'Associazione di volontariato denominata “MICHELHOMBRES” ai sensi della legge 266/91.

ART. 2
La sede sociale dell'Associazione è in Perignano, Piazza S. Lucia 1, presso il Centro Pastorale Madre Teresa di Calcutta.

ART. 3
L'associazione ha durata illimitata e può essere anticipatamente sciolta a norma del presente statuto.


TITOLO SECONDO - SCOPI


ART. 4
L'associazione, con l’assenza di ogni finalità di lucro, persegue fini solidaristici attraverso anche la promozione dello sport , svolgendo gratuitamente la propria attività.

ART. 5
In particolare per il perseguimento degli scopi sociali l'associazione può svolgere le seguenti attività :
1) Promozione e organizzazione di eventi sportivi non agonistici
2) Lotterie
3) Fiere di beneficenza
4) Promozione della cultura
5) Raduni
L'associazione può collaborare con enti pubblici e privati ed aderire ad organismi locali, nazionali ed internazionali operanti in analoghi settori.


TITOLO TERZO - I SOCI


ART. 6
Possono essere soci dell' ASSOCIAZIONE “MICHELHOMBRES”, tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità, che sono mosse da spirito di solidarietà e che intendono partecipare alle attività riportate all’articolo 5. L'ammissione all' Associazione, da richiedersi per iscritto, è deliberata dal Consiglio Direttivo. Il diniego di iscrizione deve essere motivato e comunicato. Avverso detto diniego è possibile presentare ricorso all'Assemblea.
ART. 7
L’ordinamento interno della associazione è ispirato ai principi di democraticità, libera elettività delle cariche, uguaglianza tra i soci ed effettività del rapporto associativo. Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali doveri. Associazione “MICHELHOMBRES” – Piazza Vittorio Veneto – 56035 – Perignano (PI)
ART. 8
I soci sono tenuti a svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito obbligandosi al rispetto degli impegni presi. Ciascuno coopera al raggiungimento degli scopi sociali secondo le proprie capacità, attitudini e abilitazioni. I soci sono obbligati, in particolare:
a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni regolarmente adottate dagli organi associativi;
b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’associazione;
c) a versare la quota associativa. Tale quota è intrasmissibile e non soggetta a rivalutazione.

I soci hanno diritto:
a) a partecipare a tutte le attività promosse dall’associazione;
b) a partecipare all’Assemblea con diritto di voto;
c) ad accedere alle cariche associative, se maggiorenni.
L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. I soci che prestano attività volontaria dichiarano ed esonerano l’associazione da qualsiasi responsabilità niente escluso.
ART. 9
Il rapporto associativo si scioglie per recesso, morte, decadenza o esclusione:
a) il recesso diviene efficace sei mesi dopo la relativa comunicazione;
b) l'esclusione può essere disposta per comportamenti del socio ritenuti contrastanti con le finalità associative, previa contestazione dei fatti e acquisizione delle giustificazioni;
c) la decadenza del socio viene dichiarata in caso di mancato pagamento della quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo, decorsi inutilmente 30 (trenta) giorni dall'invio del sollecito formale.

TITOLO QUARTO - GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE


Art. 10
Sono organi dell’associazione:
- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo (Presidente Onorario, Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere, Consiglieri)
ART. 11
L’Associazione ha nell’Assemblea il suo organo sovrano. All’Assemblea sia ordinaria che straordinaria hanno il diritto/dovere di partecipare tutti i soci. L’Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed in particolare:
a) approva il bilancio consuntivo;
b) elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
c) approva la relazione annuale ed il bilancio;
d) delibera su ogni altro oggetto che il presente statuto o la legge riservino alla sua competenza nonché su quelli che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno sottoporle;
e) approva gli eventuali regolamenti interni su proposta del Consiglio Direttivo.
L’Assemblea straordinaria :
a) delibera sulle modifiche dello statuto;
b) delibera sullo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio determinandone i modi ed i liquidatori.
L’assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente, il Consiglio Direttivo, o 1/10 (un decimo) degli associati ne ravvisino l’opportunità. L’Assemblea sia essa ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto cartaceo o per e-mail o per SMS o per affissione presso la bacheca della sede, almeno 7 (sette) giorni prima contenente l’ordine del giorno, luogo, data e ora della prima ed dell’eventuale seconda convocazione che può avvenire nello stesso giorno della prima. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei soci, in seconda convocazione con almeno il 10% (dieci per cento) dei soci, compreso il Presidente e/o il Vice Presidente. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti. Per le deliberazioni della assemblea straordinaria riguardanti le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, occorrono la presenza di almeno la metà degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le deliberazioni della assemblea straordinaria riguardanti lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio per le quali occorre il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) degli associati. Le votazioni vengono espresse in forma palese tranne quelle decise seduta stante. È ammesso il voto per delega; ogni socio non può rappresentare più di altri 2 (due) soci. Non possono essere delegati i membri del Consiglio Direttivo. Ogni membro del Consiglio Direttivo può ricevere al massimo 1 (una) deroga.
Art. 12
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di membri con un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 11 (undici) eletti dall'Assemblea, previa determinazione del loro numero. Essi durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. La carica è gratuita. Il Consiglio è convocato dal Presidente o dal Vice Presidente quando lo ritiene opportuno o quando ne è fatta richiesta da almeno 2 (due) consiglieri. Il Consiglio ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati all'Assemblea. Spetta al Consiglio Direttivo la predisposizione del bilancio della associazione. Il Consiglio può delegare alcuni dei propri poteri al Presidente o ad uno o più consiglieri. Le deliberazioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Art. 13
I membri del Consiglio direttivo (vedi TITOLO QUARTO, Art. 10) vengono eletti dall’assemblea ordinaria con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il Presidente e il Vice Presidente, rappresentano l'Associazione e compiono tutti gli atti giuridici che impegnano l'associazione. Presiedono l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne curano l'ordinato svolgimento e provvedono che le deliberazioni prese vengano attuate.

TITOLO QUINTO - PATRIMONIO, ESERCIZIO FINANZIARIO, PERSONALE


Art. 14
L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
a) quote associative;
b) contributi di soggetti pubblici e privati;
c) liberalità, donazioni e lasciti testamentari;
d) rimborsi derivanti da convenzioni;
e) entrate derivanti da attività produttive e commerciali di carattere marginale;
f) beni immobili e mobili;
h) ogni altro tipo di entrata prevista dalla legge.
Art. 15
I proventi derivanti da attività commerciali o produttive di carattere marginale sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'Associazione e utilizzati nel rispetto delle finalità statutarie e delle leggi sul volontariato.
Art. 16
L'esercizio finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo della gestione è approvato dall’Assemblea entro il 30 giugno successivo alla chiusura dell’esercizio finanziario. Eventuali avanzi di gestione devono essere impiegati per il raggiungimento delle finalità statutarie.

TITOLO SESTO - SCIOGLIMENTO


Art. 17
In caso di scioglimento dell'Associazione, i beni che residuano al termine delle operazioni di liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato individuate dalla Assemblea tra quelle operanti in analoghi settori.
Art. 18
Per quanto qui non espressamente regolato si fa integrale rinvio alle norme di cui agli artt. 14 e ss. del codice civile e alla legge 266/91.

In vigore dal 25 Gennaio 2012.
Ultima modifica: 5 Ottobre 2014.